Che cos’è la “Neutralità fiscale articolo 172 per le fusioni”

Nel panorama delle operazioni straordinarie societarie, una delle più rilevanti è la fusione societaria, che sia per incorporazione o per unione di due o più realtà. In Italia, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) – in particolare l’articolo 172 – disciplina il trattamento fiscale di tali operazioni. Questo articolo prevede un regime di neutralità fiscale, un principio fondamentale per garantire che una fusione non determini, di per sé, un evento imponibile (come la tassazione di plusvalenze o minusvalenze).

Nel seguito, analizzeremo in profondità questo regime, spiegando:

  • dove nasce e com’è strutturato l’articolo 172;
  • a chi si applica (società, soci);
  • le condizioni necessarie e i limiti;
  • le implicazioni per riserve sospese, perdite fiscali, valore di avviamento;
  • l’applicazione anche a fusioni non domestiche;
  • le interazioni con principi contabili (nazionali e internazionali);
  • infine, un esempio pratico per capire meglio.

Origini e struttura dell’articolo 172 TUIR

L’articolo 172 del TUIR stabilisce, innanzitutto, la neutralità fiscale per le operazioni di fusione. I commi 1, 2 e 3 fissano i principi fondamentali:

  • Comma 1: la fusione non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze con riferimento ai beni delle società coinvolte (comprese rimanenze e avviamento). Fisco e Tasse+1
  • Comma 2: la società risultante o incorporante non tiene conto di eventuali avanzi o disavanzi derivanti dall’operazione di concambio o annullamento delle quote. I valori fiscali restano quelli delle società partecipanti. DIMA+1
  • Comma 3: i soci delle società fuse o incorporate ricevono partecipazioni della nuova società con continuità di valori fiscali, senza che il concambio costituisca realizzo (salvo conguagli tassabili ex art. 47, comma 7 o eventuali regimi PEX). DIMA+1

Entrati in vigore il 1° gennaio 2004, tali principi hanno sostituito precedenti regimi (come l’art. 6 del D.Lgs. n. 358/97) che consentivano di affrancare i maggiori valori mediante imposta sostitutiva.

Questo impone il concetto di doppio binario:

  • Valori civilistici ai fini del bilancio;
  • Valori fiscali ai fini del reddito, da mantenere se non si opta per riallineamenti agevolati.

A chi si applica la neutralità fiscale? Società e soci

1. Società partecipanti (fuse o incorporate) e società risultante/incorporante

Le plusvalenze/minusvalenze sui beni non emergono a fini fiscali nei passaggi tra le società coinvolte. Se l’operazione genera un avanzo o disavanzo di fusione, questo non è rilevante ai fini fiscali: i valori di carico dei beni restano invariati.

2. Soci

I soci che in cambio delle partecipazioni nella società fusa o incorporata ricevono azioni/quote della nuova struttura mantengono il medesimo valore fiscale, dunque non subiscono tassazione su plusvalenze o minusvalenze derivanti dal concambio. Le eccezioni riguardano solo conguagli che eccedono il costo oppure regimi di participation exemption.


Riserve in sospensione d’imposta e loro ricostituzione

Il comma 5 dell’art. 172 prevede che le riserve in sospensione d’imposta (es. riserve di rivalutazione, riserve tassabili solo in caso di distribuzione) della società fusa debbano essere attribuite prioritariamente all’avanzo di fusione o all’aumento del capitale sociale della società incorporante o risultante. OdCEC Torino+1

  • Se l’avanzo è insufficiente, alcune riserve possono venire tassate, oppure deve essere posto un vincolo sul patrimonio netto.
  • La logica è che lo stato di sospensione d’imposta si trasferisca, rispettando la natura tributaria originaria.

Riporto delle perdite fiscali

Il comma 7 dell’art. 172 disciplina il riporto delle perdite delle società partecipanti. La società risultante o incorporante:

  • Subentra ai diritti di riporto delle perdite, ma con regole che limitano abusi (evitando che la fusione venga usata solo per beneficiare di perdite non più utilizzabili).
  • Le condizioni impongono che vi sia un collegamento economico e patrimoniale stabile tra le entità prima e dopo l’operazione.

Retrodatazione degli effetti fiscali

Il comma 9 consente che l’atto di fusione preveda una data degli effetti fiscali retrodatata, purché non anteriore alla chiusura dell’ultimo esercizio societario di ciascuna partecipante o, se più recente, che della società incorporante. Questo permette una gestione agevole dei periodi fiscali infrannuali.


Applicazione a fusioni non domestiche o con soggetti esteri

Anche fusioni tra società estere (extra UE o UE) possono beneficiare della neutralità fiscale se:

  1. L’operazione è qualificabile civilisticamente come fusione (ai sensi del codice civile italiano, art. 2501 e ss.).
  2. Le entità hanno forme giuridiche omologhe a quelle italiane (società di capitale, autonomia patrimoniale).
  3. L’operazione produce effetti fiscali in Italia (es., una stabile organizzazione o partecipazioni in società italiane).

L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 294/2023, ha confermato che anche nel caso di fusione tra due società israeliane che detenevano partecipazioni in una S.r.l. italiana, il principio di neutralità fiscale ex art. 172 si applica, a patto che siano soddisfatte le condizioni su citate.


Interazione con principi contabili internazionali (IAS/IFRS)

Per le entità che adottano i principi contabili internazionali (come IAS/IFRS), si pone un tema di coerenza:

  • Gli IFRS prevedono l’acquisition method per le business combination, che comporta la rilevazione a fair value dei beni acquisiti.
  • Tuttavia, fiscalmente resta applicabile il principio di continuità dei valori fiscali ex art. 172.
  • Questo genera il doppio binario tra contabile (IFRS) e fiscale (TUIR).
  • Il Dm 48/2009 e l’art. 83 TUIR prevedono regole di coordinamento, stabilendo che l’effetto fiscale permane, ma occorre predisporre riconciliazioni contabili e fiscali.

Riepilogo dei principali aspetti fiscali dell’art. 172 TUIR

Ecco un quadro sintetico ma completo:

AspettoPrincipio / Regola
Neutralità fiscaleNo plusvalenze/minusvalenze per società coinvolte e soci (commi 1-3)
Avanzo / disavanzo di fusioneNon rilevanti fiscalmente; valori fiscali originali restano valevoli (comma 2)
Soci e concambioContinuità del valore fiscale, nessun reddito, salvo conguagli tassabili (comma 3)
Riserve in sospensione d’impostaDevono essere ricostituite prioritariamente nell’avanzo di fusione (comma 5)
Perdite fiscaliRiportabili nella società risultante, con limiti e condizioni (comma 7)
RetrodatazionePossibile effetti fiscali retrodatati (comma 9)
Fusioni estere/non domesticheApplicazione se condizioni civilistiche/fiscali sono soddisfatte
Interazione con IFRSContabilità vs fiscale: riconciliazione necessaria mediante doppi valori

Esempio pratico di applicazione dell’articolo 172

Immaginiamo questa situazione:

  • Società A e Società B, entrambe SRL italiane, decidono di fondersi per incorporazione: B si fonde in A (che rimane attiva con il nome e patrimonio).
  • In B, ci sono:
    • Un immobile con valore contabile 1.000 (costituzione + ammortamenti), valore fiscale residuo 600;
    • Una rimanenza di magazzino col valore contabile e fiscale 200;
    • Un avviamento iscritto per 300 (ammortizzato civilisticamente), ma fiscalmente non ammortizzabile.
  • A detiene 100% del capitale di B.

Bilancio pre-fusione B:

  • Attivo:
    • Immobile: contabile 1.000 / fiscale 600
    • Rimanenze: 200 / 200
    • Avviamento: 300 / 300 (solo contabile)
  • Passivo + Patrimonio netto (PN): supponiamo che il PN valga 1.000.

Operazione di fusione:

  • Si verifica l’avanzo di fusione: se A riconosce quote di BN (es. aumento di capitale) pari al PN, avanzo = differenza tra PN e valore della partecipazione iscritta da A. Se A non aveva partecipazione in B, consideriamo che l’avanzo sia pari a 1.000.

Cosa succede fiscalmente:

  1. Neutralità per società:
    • Non c’è plusvalenza o minusvalenza sulla cessione dei beni di B: l’immobile trasferito da B ad A resta con valore fiscale 600, la rimanenza 200, l’avviamento 300. Fisco e Tasse+1
  2. Avanzo di fusione e riserve:
    • Supponiamo che in B esistano riserve in sospensione d’imposta (es. rivalutazione) per 500.
    • L’avanzo di fusione viene utilizzato prioritariamente per ricostituire quelle riserve: A iscrive 500 nell’avanzo di fusione (oppure capitale sociale), secondo comma 5. Il residuo avanzo (500) potrà essere allocato ad altre riserve. OdCEC Torino
  3. Soci di B:
    • I soci di B (100%) ricevono quote di A in cambio: il valore fiscale delle loro partecipazioni resta invariato, senza nessuna plusvalenza tassabile. DIMA
  4. Perdite fiscali di B:
    • Se B aveva perdite fiscali fiscali riportabili per 200, la nuova società A (resultante) può continuare a riportarle, purché vi sia continuità economica e patrimoniale. DIMA
  5. Effetti fiscali retrodatati:
    • Se la fusione viene considerata efficace ai fini fiscali al 31 dicembre dell’anno precedente (comma 9), A dovrà compilare un unico bilancio d’apertura e dichiarazione unica per l’anno. Fisco e Tasse

In sintesi, grazie alla neutralità fiscale ex articolo 172 TUIR, la fusione fra A e B avviene senza generare tassazione sulle plusvalenze latenti, garantendo la continuità fiscale e la corretta gestione delle riserve e perdite.

Fonti principali

  1. Fisco e Tasse – “Società e operazioni di fusione: aspetti fiscali” Fisco e Tasse
  2. Brocardi – Testo dell’art. 172 TUIR Brocardi
  3. ODCEC Torino – Slide su ricostituzione riserve in sospensione d’imposta OdCEC Torino
  4. Osservatorio Fiscalità – Interpello AE 294/2023 su fusioni non residenti Osservatorio Fiscalità Internazionale
  5. Consulenza Cinieri – IAS/IFRS e neutralità in fusione Consulenza Cinieri

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