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Valutazioni Aziendali

Metodo ACE per acquisire Aziende senza soldi: la guida completa che nessuno ti ha mai spiegato

Introduzione al Metodo ACE

Quando si parla di acquisizioni aziendali, la maggior parte delle persone immagina grandi imprenditori con capitali illimitati. In realtà, negli ultimi anni, si è diffuso un approccio innovativo che permette a chiunque abbia competenze e strategia di acquistare aziende senza investire denaro proprio. Questo approccio prende il nome di Metodo ACE, acronimo di Acquisizioni, Crescita, Exit.

Il Metodo ACE non è una scorciatoia magica, ma una metodologia solida che unisce principi di finanza strategica, negoziazione e gestione aziendale. La sua forza risiede nel saper creare valore senza partire da grandi risorse economiche.


Cos’è il Metodo ACE

Il Metodo ACE è un modello che consente di acquisire aziende senza investire soldi propri sfruttando tre pilastri fondamentali:

  1. Acquisizioni: identificare aziende target con potenziale, spesso sottovalutate o con imprenditori desiderosi di vendere.
  2. Crescita: intervenire con strategie manageriali, digitali o operative per aumentare i margini e il valore dell’azienda acquisita.
  3. Exit: una volta creata nuova ricchezza, rivendere l’azienda (o una parte di essa) per incassare la plusvalenza.

Questa logica è mutuata dal mondo delle private equity e degli investitori professionali, ma adattata a un contesto accessibile anche a imprenditori e manager emergenti.


Perché si può acquisire senza soldi

A prima vista sembra impossibile: come si può comprare un’azienda senza denaro? La risposta è semplice: non è necessario pagare subito in contanti. Le acquisizioni possono essere finanziate in vari modi, tra cui:

  • Earn-out: pagamento differito basato sui risultati futuri dell’azienda.
  • Vendor financing: il venditore accetta di ricevere una parte del prezzo in rate.
  • Debito bancario garantito dai flussi di cassa dell’azienda acquisita.
  • Equity partner: coinvolgere investitori interessati a partecipare all’operazione.

Il segreto è mostrare al venditore un progetto credibile e sostenibile, in cui i flussi futuri dell’impresa copriranno il prezzo dell’acquisto.


I vantaggi del Metodo ACE

Il Metodo ACE presenta numerosi benefici, tra cui:

  • Accessibilità: non servono grandi patrimoni per iniziare.
  • Scalabilità: una volta acquisita una prima azienda, diventa più facile replicare il modello.
  • Crescita rapida: permette di costruire un gruppo aziendale in tempi brevi.
  • Diversificazione: si possono acquisire aziende in settori differenti riducendo i rischi.

Come funziona nella pratica

Il percorso del Metodo ACE può essere suddiviso in fasi operative:

  1. Ricerca del target: analisi di aziende con bilanci solidi ma guidate da imprenditori in fase di uscita.
  2. Due diligence: valutazione legale, fiscale e contabile per capire se l’impresa è sana.
  3. Strutturazione dell’accordo: negoziazione delle modalità di pagamento.
  4. Gestione e crescita: applicazione di strategie per aumentare il fatturato.
  5. Exit o consolidamento: vendita dell’azienda o utilizzo dei profitti per acquisirne altre.

Un esempio concreto di Metodo ACE

Immagina un imprenditore che vuole vendere la sua azienda di produzione artigianale perché prossimo alla pensione. Il prezzo richiesto è 1 milione di euro.

Un aspirante acquirente, senza capitale proprio, propone questa struttura:

  • 200.000 € pagati tramite vendor financing in 5 anni.
  • 300.000 € finanziati dalla banca, con garanzia sui flussi dell’azienda.
  • 500.000 € legati a un earn-out, da pagare solo se l’azienda raggiunge determinati risultati nei prossimi tre anni.

In questo modo, l’acquirente entra nel controllo dell’azienda senza mettere denaro proprio, ma usando gli strumenti del Metodo ACE.


Metodo ACE e PMI italiane

Il contesto italiano, caratterizzato da una miriade di PMI, è terreno fertile per il Metodo ACE. Molti imprenditori di prima generazione cercano un passaggio di consegne e non sempre trovano continuità familiare. Questo apre spazi enormi per giovani imprenditori e manager disposti a subentrare.


Errori comuni da evitare

Chi approccia il Metodo ACE commette spesso alcuni errori:

  • Sopravvalutare la capacità di indebitamento dell’azienda.
  • Trascurare l’importanza della due diligence.
  • Non considerare la cultura aziendale e il capitale umano.

Conclusioni

Il Metodo ACE rappresenta una delle innovazioni più interessanti nel panorama delle acquisizioni aziendali. Permette a chi ha visione e competenze di crescere senza grandi capitali iniziali, trasformando potenzialmente la vita di chi lo applica. Non è un sistema facile, ma con preparazione e disciplina può diventare un percorso straordinario verso la creazione di valore.

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Merge And Acquisition

Portali aziende in vendita: attenzione ai rischi nascosti

Introduzione: l’aneddoto che fa riflettere

Qualche mese fa, un imprenditore ci ha contattato entusiasta: aveva trovato online, su un portale di annunci “aziende in vendita”, un’occasione che sembrava imperdibile. Prezzo invitante, descrizione convincente, settore in crescita. Peccato che, dopo un’analisi preliminare, si sia scoperto che l’azienda non depositava bilanci da due anni, aveva un contenzioso aperto con l’Agenzia delle Entrate e un debito con i fornitori più grande del fatturato.
Se quell’imprenditore avesse firmato un preliminare, avrebbe ereditato una serie di problemi che avrebbero trasformato l’“affare” in un incubo.

Questo episodio non è isolato. Oggi esistono decine di portali dove chiunque può caricare l’annuncio della propria azienda come se fosse un appartamento su Subito.it. Ma acquistare un’impresa non è come comprare un’auto usata: dietro ci sono persone, bilanci, governance, debiti, contratti, rischi nascosti.

Ecco perché un portale amatoriale, senza filtri né garanzie, espone chi cerca un’azienda a rischi enormi. Ed ecco dove entra in gioco un advisor serio come Inveneta SRL, capace di fare scouting mirato e verifiche approfondite prima che il cliente si sieda al tavolo della trattativa.


Cosa sono i portali amatoriali di aziende in vendita

Negli ultimi anni sono nati diversi siti che promettono di mettere in contatto chi vuole vendere la propria azienda con potenziali acquirenti. A prima vista, sembrano utili: basta una registrazione e si accede a decine di “opportunità”.
Ma dietro questa apparente comodità si nascondono limiti e pericoli:

  • Nessuna verifica reale: chiunque può inserire un annuncio, spesso senza alcun controllo sulla veridicità dei dati.
  • Informazioni incomplete o fuorvianti: descrizioni generiche, dati finanziari non aggiornati, omissioni strategiche.
  • Illusione di trasparenza: un portale dà l’impressione che “se è online, allora è serio”. Niente di più falso.
  • Assenza di consulenza: non c’è nessuno che guidi l’acquirente nella valutazione dei rischi.

In sostanza, il portale amatoriale può essere utile come vetrina, ma non come base per prendere decisioni di investimento.


I rischi concreti di affidarsi a un portale

Acquistare un’azienda non filtrata da un processo professionale espone a una serie di problemi molto concreti:

1. Bilanci poco chiari o manipolati

Molte aziende in vendita online presentano solo dati parziali o addirittura bilanci “abbelliti”. Senza un’analisi indipendente, l’acquirente rischia di pagare per una realtà diversa da quella reale.

2. Contenziosi nascosti

Debiti fiscali, cause legali, liti tra soci: tutte informazioni che difficilmente emergono da un annuncio online.

3. Dipendenza da un unico cliente o fornitore

Un dettaglio spesso taciuto: se il principale cliente smette di acquistare, l’azienda crolla. Questo non lo scoprirai mai da una scheda su un portale.

4. Governance fragile

Molte PMI italiane sono “aziende familiari” con decisioni accentrate e poca struttura manageriale. Entrare in una realtà così senza saperlo significa trovarsi in un contesto ingestibile.

5. Sopravvalutazione del prezzo

I prezzi sui portali sono spesso gonfiati: senza una valutazione seria, si rischia di pagare molto più del valore reale.


Perché serve un advisor nello scouting

A differenza di un portale amatoriale, un advisor come Inveneta fa un lavoro radicalmente diverso. Lo scouting non è “scorrere annunci”, ma un processo complesso che mette al centro le esigenze del cliente e riduce i rischi.

Ecco i principali vantaggi:

1. Scouting su misura

Non proponiamo aziende a caso. Partiamo dalle necessità del cliente: settore, dimensione, redditività, compatibilità geografica e strategica. L’obiettivo è trovare target coerenti, non solo “in vendita”.

2. Analisi dei bilanci

Ogni target viene passato al setaccio: conti economici, stati patrimoniali, indici finanziari. Questo permette di capire se i numeri “tengono” davvero.

3. Due diligence preventiva

Non aspettiamo la fase finale per scoprire i problemi. Già in scouting facciamo emergere possibili “red flag”: debiti, contenziosi, rischi fiscali, dipendenze critiche.

4. Dati OSINT e informazioni nascoste

Grazie a strumenti di open-source intelligence raccogliamo informazioni che non emergono nei documenti ufficiali: reputazione sul mercato, rapporti con clienti e fornitori, eventuali notizie negative.

5. Riduzione del rischio

Il risultato è semplice: il cliente non perde tempo con aziende “fuffose” o piene di rogne, ma vede solo realtà concrete, con potenziale reale.


Caso pratico: due strade a confronto

Immaginiamo due imprenditori che vogliono acquisire un’azienda nel settore alimentare.

  • Mario si affida a un portale. Trova un’azienda che sembra interessante, tratta direttamente con il venditore, firma una proposta. Dopo sei mesi scopre che l’azienda ha debiti tributari enormi e perde il 40% del fatturato perché un cliente storico ha cambiato fornitore. L’acquisizione diventa una zavorra.
  • Luca si rivolge a Inveneta. Il nostro team seleziona aziende coerenti, scarta subito quelle con red flag, valuta i bilanci e la posizione fiscale. Luca incontra solo due target davvero in linea. Dopo un anno conclude un’acquisizione che integra senza traumi e che porta sinergie immediate.

La differenza non sta nella fortuna, ma nel metodo.


Perché Inveneta è diversa

Inveneta non si limita a “presentare aziende”. Costruiamo un percorso completo:

  1. Ascolto del cliente → capiamo obiettivi e criteri.
  2. Scouting mirato → cerchiamo target compatibili, anche fuori dai circuiti pubblici.
  3. Screening approfondito → valutiamo bilanci, governance, dati qualitativi.
  4. Individuazione delle red flag → segnaliamo rischi e criticità prima di entrare in trattativa.
  5. Supporto alla negoziazione → accompagniamo il cliente fino alla firma, tutelandolo in ogni fase.

Il nostro obiettivo è evitare sorprese e garantire che l’acquisizione porti valore, non problemi.


Conclusione: non confondere vetrina con garanzia

I portali amatoriali possono dare spunti, ma non possono sostituire un lavoro di advisor. Comprare un’azienda non è come comprare un divano: dietro ci sono rischi che, se ignorati, possono costare anni di lavoro e milioni di euro.

Con Inveneta, invece, ogni passaggio è gestito con metodo, professionalità e trasparenza. Questo significa proteggere l’imprenditore e dargli accesso a target realmente in linea con le sue esigenze.

👉 Se stai pensando a un’acquisizione, non accontentarti di una vetrina online. Contatta Inveneta e scopri come uno scouting professionale può fare la differenza.

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M&A

Che cos’è la “Neutralità fiscale articolo 172 per le fusioni”

Nel panorama delle operazioni straordinarie societarie, una delle più rilevanti è la fusione societaria, che sia per incorporazione o per unione di due o più realtà. In Italia, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) – in particolare l’articolo 172 – disciplina il trattamento fiscale di tali operazioni. Questo articolo prevede un regime di neutralità fiscale, un principio fondamentale per garantire che una fusione non determini, di per sé, un evento imponibile (come la tassazione di plusvalenze o minusvalenze).

Nel seguito, analizzeremo in profondità questo regime, spiegando:

  • dove nasce e com’è strutturato l’articolo 172;
  • a chi si applica (società, soci);
  • le condizioni necessarie e i limiti;
  • le implicazioni per riserve sospese, perdite fiscali, valore di avviamento;
  • l’applicazione anche a fusioni non domestiche;
  • le interazioni con principi contabili (nazionali e internazionali);
  • infine, un esempio pratico per capire meglio.

Origini e struttura dell’articolo 172 TUIR

L’articolo 172 del TUIR stabilisce, innanzitutto, la neutralità fiscale per le operazioni di fusione. I commi 1, 2 e 3 fissano i principi fondamentali:

  • Comma 1: la fusione non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze con riferimento ai beni delle società coinvolte (comprese rimanenze e avviamento). Fisco e Tasse+1
  • Comma 2: la società risultante o incorporante non tiene conto di eventuali avanzi o disavanzi derivanti dall’operazione di concambio o annullamento delle quote. I valori fiscali restano quelli delle società partecipanti. DIMA+1
  • Comma 3: i soci delle società fuse o incorporate ricevono partecipazioni della nuova società con continuità di valori fiscali, senza che il concambio costituisca realizzo (salvo conguagli tassabili ex art. 47, comma 7 o eventuali regimi PEX). DIMA+1

Entrati in vigore il 1° gennaio 2004, tali principi hanno sostituito precedenti regimi (come l’art. 6 del D.Lgs. n. 358/97) che consentivano di affrancare i maggiori valori mediante imposta sostitutiva.

Questo impone il concetto di doppio binario:

  • Valori civilistici ai fini del bilancio;
  • Valori fiscali ai fini del reddito, da mantenere se non si opta per riallineamenti agevolati.

A chi si applica la neutralità fiscale? Società e soci

1. Società partecipanti (fuse o incorporate) e società risultante/incorporante

Le plusvalenze/minusvalenze sui beni non emergono a fini fiscali nei passaggi tra le società coinvolte. Se l’operazione genera un avanzo o disavanzo di fusione, questo non è rilevante ai fini fiscali: i valori di carico dei beni restano invariati.

2. Soci

I soci che in cambio delle partecipazioni nella società fusa o incorporata ricevono azioni/quote della nuova struttura mantengono il medesimo valore fiscale, dunque non subiscono tassazione su plusvalenze o minusvalenze derivanti dal concambio. Le eccezioni riguardano solo conguagli che eccedono il costo oppure regimi di participation exemption.


Riserve in sospensione d’imposta e loro ricostituzione

Il comma 5 dell’art. 172 prevede che le riserve in sospensione d’imposta (es. riserve di rivalutazione, riserve tassabili solo in caso di distribuzione) della società fusa debbano essere attribuite prioritariamente all’avanzo di fusione o all’aumento del capitale sociale della società incorporante o risultante. OdCEC Torino+1

  • Se l’avanzo è insufficiente, alcune riserve possono venire tassate, oppure deve essere posto un vincolo sul patrimonio netto.
  • La logica è che lo stato di sospensione d’imposta si trasferisca, rispettando la natura tributaria originaria.

Riporto delle perdite fiscali

Il comma 7 dell’art. 172 disciplina il riporto delle perdite delle società partecipanti. La società risultante o incorporante:

  • Subentra ai diritti di riporto delle perdite, ma con regole che limitano abusi (evitando che la fusione venga usata solo per beneficiare di perdite non più utilizzabili).
  • Le condizioni impongono che vi sia un collegamento economico e patrimoniale stabile tra le entità prima e dopo l’operazione.

Retrodatazione degli effetti fiscali

Il comma 9 consente che l’atto di fusione preveda una data degli effetti fiscali retrodatata, purché non anteriore alla chiusura dell’ultimo esercizio societario di ciascuna partecipante o, se più recente, che della società incorporante. Questo permette una gestione agevole dei periodi fiscali infrannuali.


Applicazione a fusioni non domestiche o con soggetti esteri

Anche fusioni tra società estere (extra UE o UE) possono beneficiare della neutralità fiscale se:

  1. L’operazione è qualificabile civilisticamente come fusione (ai sensi del codice civile italiano, art. 2501 e ss.).
  2. Le entità hanno forme giuridiche omologhe a quelle italiane (società di capitale, autonomia patrimoniale).
  3. L’operazione produce effetti fiscali in Italia (es., una stabile organizzazione o partecipazioni in società italiane).

L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 294/2023, ha confermato che anche nel caso di fusione tra due società israeliane che detenevano partecipazioni in una S.r.l. italiana, il principio di neutralità fiscale ex art. 172 si applica, a patto che siano soddisfatte le condizioni su citate.


Interazione con principi contabili internazionali (IAS/IFRS)

Per le entità che adottano i principi contabili internazionali (come IAS/IFRS), si pone un tema di coerenza:

  • Gli IFRS prevedono l’acquisition method per le business combination, che comporta la rilevazione a fair value dei beni acquisiti.
  • Tuttavia, fiscalmente resta applicabile il principio di continuità dei valori fiscali ex art. 172.
  • Questo genera il doppio binario tra contabile (IFRS) e fiscale (TUIR).
  • Il Dm 48/2009 e l’art. 83 TUIR prevedono regole di coordinamento, stabilendo che l’effetto fiscale permane, ma occorre predisporre riconciliazioni contabili e fiscali.

Riepilogo dei principali aspetti fiscali dell’art. 172 TUIR

Ecco un quadro sintetico ma completo:

AspettoPrincipio / Regola
Neutralità fiscaleNo plusvalenze/minusvalenze per società coinvolte e soci (commi 1-3)
Avanzo / disavanzo di fusioneNon rilevanti fiscalmente; valori fiscali originali restano valevoli (comma 2)
Soci e concambioContinuità del valore fiscale, nessun reddito, salvo conguagli tassabili (comma 3)
Riserve in sospensione d’impostaDevono essere ricostituite prioritariamente nell’avanzo di fusione (comma 5)
Perdite fiscaliRiportabili nella società risultante, con limiti e condizioni (comma 7)
RetrodatazionePossibile effetti fiscali retrodatati (comma 9)
Fusioni estere/non domesticheApplicazione se condizioni civilistiche/fiscali sono soddisfatte
Interazione con IFRSContabilità vs fiscale: riconciliazione necessaria mediante doppi valori

Esempio pratico di applicazione dell’articolo 172

Immaginiamo questa situazione:

  • Società A e Società B, entrambe SRL italiane, decidono di fondersi per incorporazione: B si fonde in A (che rimane attiva con il nome e patrimonio).
  • In B, ci sono:
    • Un immobile con valore contabile 1.000 (costituzione + ammortamenti), valore fiscale residuo 600;
    • Una rimanenza di magazzino col valore contabile e fiscale 200;
    • Un avviamento iscritto per 300 (ammortizzato civilisticamente), ma fiscalmente non ammortizzabile.
  • A detiene 100% del capitale di B.

Bilancio pre-fusione B:

  • Attivo:
    • Immobile: contabile 1.000 / fiscale 600
    • Rimanenze: 200 / 200
    • Avviamento: 300 / 300 (solo contabile)
  • Passivo + Patrimonio netto (PN): supponiamo che il PN valga 1.000.

Operazione di fusione:

  • Si verifica l’avanzo di fusione: se A riconosce quote di BN (es. aumento di capitale) pari al PN, avanzo = differenza tra PN e valore della partecipazione iscritta da A. Se A non aveva partecipazione in B, consideriamo che l’avanzo sia pari a 1.000.

Cosa succede fiscalmente:

  1. Neutralità per società:
    • Non c’è plusvalenza o minusvalenza sulla cessione dei beni di B: l’immobile trasferito da B ad A resta con valore fiscale 600, la rimanenza 200, l’avviamento 300. Fisco e Tasse+1
  2. Avanzo di fusione e riserve:
    • Supponiamo che in B esistano riserve in sospensione d’imposta (es. rivalutazione) per 500.
    • L’avanzo di fusione viene utilizzato prioritariamente per ricostituire quelle riserve: A iscrive 500 nell’avanzo di fusione (oppure capitale sociale), secondo comma 5. Il residuo avanzo (500) potrà essere allocato ad altre riserve. OdCEC Torino
  3. Soci di B:
    • I soci di B (100%) ricevono quote di A in cambio: il valore fiscale delle loro partecipazioni resta invariato, senza nessuna plusvalenza tassabile. DIMA
  4. Perdite fiscali di B:
    • Se B aveva perdite fiscali fiscali riportabili per 200, la nuova società A (resultante) può continuare a riportarle, purché vi sia continuità economica e patrimoniale. DIMA
  5. Effetti fiscali retrodatati:
    • Se la fusione viene considerata efficace ai fini fiscali al 31 dicembre dell’anno precedente (comma 9), A dovrà compilare un unico bilancio d’apertura e dichiarazione unica per l’anno. Fisco e Tasse

In sintesi, grazie alla neutralità fiscale ex articolo 172 TUIR, la fusione fra A e B avviene senza generare tassazione sulle plusvalenze latenti, garantendo la continuità fiscale e la corretta gestione delle riserve e perdite.

Fonti principali

  1. Fisco e Tasse – “Società e operazioni di fusione: aspetti fiscali” Fisco e Tasse
  2. Brocardi – Testo dell’art. 172 TUIR Brocardi
  3. ODCEC Torino – Slide su ricostituzione riserve in sospensione d’imposta OdCEC Torino
  4. Osservatorio Fiscalità – Interpello AE 294/2023 su fusioni non residenti Osservatorio Fiscalità Internazionale
  5. Consulenza Cinieri – IAS/IFRS e neutralità in fusione Consulenza Cinieri
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Crowdfunding

Le Tappe per il Processo di Equity Crowdfunding in Italia

L’equity crowdfunding è diventato uno strumento sempre più rilevante per startup e PMI in cerca di finanziamenti, grazie alla democratizzazione dell’accesso al capitale e alla visibilità che genera. A differenza di modelli come il reward o il lending crowdfunding, qui gli investitori acquistano vere quote della società, diventando soci con diritti patrimoniali e potenzialmente anche amministrativi. Turbo Crowd+1

In Italia esiste un quadro normativo ben definito, regolato da CONSOB (delibere n. 18592/2013 e n. 19520/2016), che assicura trasparenza, tutele per gli investitori e un perimetro chiaro per le aziende che vogliono raccogliere capitale tramite questo canale. Turbo Crowd+1

In questo articolo esploriamo in dettaglio le principali tappe del processo di equity crowdfunding, in modo chiaro e discorsivo.


1. Preparazione interna e decisione strategica

Prima di lanciare una campagna, una startup o una PMI deve valutare internamente se l’equity crowdfunding è la strada giusta. Serve un’analisi chiara di:

  • Obiettivo di raccolta: quanto serve veramente? Non basta fissare un numero, serve anche spiegare come verranno usati quei fondi. Turbo Crowd+1
  • Valutazione pre-money: quale valore viene attribuito all’azienda prima della raccolta? Serve definire il prezzo delle quote offerte.
  • Forma aziendale ammessa: in Italia possono partecipare società di capitali (incluse le PMI innovative, le startup, ma anche alcune S.p.A.), purché rispettino requisiti legali e organizzativi.
  • Business plan e governance: il progetto deve essere credibile, con strategia chiara, proiezioni finanziarie, struttura societaria ben definita e, dove necessario, accordi tra soci. Portolano+1

2. Selezione della piattaforma autorizzata

Il passo successivo è scegliere una piattaforma autorizzata da CONSOB, iscritta al registro dei portali per equity crowdfunding.

Le piattaforme si differenziano per:

  • Dimensioni, specializzazione settoriale, network di investitori.
  • Costi, servizi di supporto (comunicazione, legale, marketing) e funzionalità tecniche.

La scelta va fatta con cura: una piattaforma con reputazione solida e supporti adeguati può fare la differenza.


3. Due diligence e documentazione

Una volta scelta la piattaforma, inizia una fase di due diligence: la piattaforma verifica la validità del progetto, l’appropriatezza dei documenti, la completezza delle informazioni.

L’azienda prepara:

  • Documenti informativi da pubblicare: piano industriale, struttura societaria, rischi, uso dei fondi, diritti degli investitori, clausole come tag-along/drag-along, ecc.
  • Accordi societari: devono essere resi noti o pubblicati dove previsto.
  • Apertura di un conto escrow: i fondi versati dagli investitori vengono depositati su un conto vincolato, gestito da banca o società di investimento, e rilasciati solo al raggiungimento dell’obiettivo minimo.

4. Lancio della campagna

Con tutto pronto, si lancia la campagna sul portale.

L’azienda definisce:

  • Obiettivo minimo e massimo: se non viene raggiunto il minimo, i fondi tornano agli investitori; se si supera il massimo, la campagna si chiude.
  • Durata della raccolta: un periodo definito generalmente in settimane.
  • Comunicazione e storytelling: serve una strategia marketing efficace per raccontare l’azienda, il mercato, il valore differenziale del progetto. Qui entrano in gioco video, pitch, testimonianze, contenuti per social, PR, eventi.

5. Raccolta fondi e sottoscrizioni

Durante la campagna:

  • Gli investitori accedono alla pagina, leggono il progetto e possono sottoscrivere quote versando la somma.
  • Il portale trasmette gli ordini di sottoscrizione alla banca/investment firm che gestisce il conto escrow.
  • I non-professionali devono:
    1. Aver consultato la formazione offerta da CONSOB.
    2. Aver compilato un questionario sui rischi.
    3. Essere consapevoli di poter perdere l’intero importo investito.
  • C’è un periodo di recesso (generalmente 7 giorni) entro cui l’investitore può revocare la sottoscrizione o in caso di informazioni errate.

6. Conclusione e chiusura della campagna

Alla chiusura:

  • Se l’obiettivo minimo non è raggiunto, i fondi vengono restituiti agli investitori.
  • Se raggiunto il minimo, i fondi vengono sbloccati dal conto escrow e trasferiti all’azienda.
  • L’azienda deve comunicare l’esito agli investitori e adempire agli obblighi formali, tra cui:
    • Depositare l’atto di aumento di capitale.
    • Comunicare la variazione al Registro delle Imprese.

7. Vita post-raccolta: investor relations e adempimenti

Terminata la raccolta, inizia la fase cruciale di relazione con gli investitori e adempimenti legali:

  • Aggiornamenti periodici sull’andamento dell’azienda (via report, assemblee, newsletter…)
  • Rispetto dei diritti patrimoniali e amministrativi, se previsti (voto, dividendi, ecc.)
  • Preparazione a eventuali future round o meccanismi di exit (vendita a soci, buyback, IPO).

8. Considerazioni legali e fiscali

Ci sono anche questioni legali e fiscali rilevanti:

  • Limite massimo di raccolta: in Italia, una PMI o startup può raccogliere fino a 5 milioni di euro l’anno tramite equity crowdfunding.
  • Incentivi fiscali: per gli investimenti in startup e PMI innovative ci sono detrazioni IRPEF o altri vantaggi.
  • Trasparenza e responsabilità: l’azienda è responsabile delle informazioni fornite nella campagna; la piattaforma vigila (ma non approva) verifica solo che tutto sia «in regola».

9. Rischi e buone pratiche

L’equity crowdfunding ha potenzialità importanti, ma anche rischi:

  • Rischio di fallimento o di non ottenere margini a breve.
  • Illiquidità: le quote non sono quotate in mercati regolamentati; venderle può essere difficile.
  • Fallimento della raccolta: può influire negativamente sulla reputazione.
  • Possibile dispersione del controllo: con molti piccoli soci, la governance può complicarsi.

Buone pratiche:

  1. Pianificazione e obiettivi realistici.
  2. Comunicazione chiara e trasparente.
  3. Coinvolgimento attivo della community.
  4. Rispetto degli adempimenti fiscali, legali e societari.

Conclusione

L’equity crowdfunding è un potente strumento per finanziare la crescita di startup e PMI, unendo accesso al capitale, visibilità strategica e coinvolgimento di una community di investitori. Però richiede preparazione, rigore normativo, e capacità di comunicare e gestire la relazione con gli investitori.

Le tappe principali – dalla decisione interna alla gestione post-campagna – devono essere affrontate con cura per massimizzare le probabilità di successo e costruire fiducia duratura.

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